Fattura elettronica alla PA: tutto (quasi) pronto


Manca poco ormai all’entrata in vigore del DM 3 aprile 2013, che renderà obbligatorio l’invio di fatture elettroniche verso – alcune – pubbliche amministrazioni. In un crescendo di interesse, e preoccupazioni, cerchiamo di fare il punto dell’attuale normativa

FATTURA ELETTRONICA

Prima di tutto, quli documenti possono essere definiti fattura elettronica?

Nei rapporti tra privati (intendendo con il termine privati tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione) la normativa di riferimento resta il testo unico IVA (DPR 633/1972), il quale all’art. 21, recita:

“Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
…omissis…
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.”

In sostanza, i privati possono scambiarsi tra loro documenti informatici in qualunque modo e con qualunque formato (.pdf, .jpg, .xml, .txt, ecc.) essi desiderino, ma perché questi siano considerate fatture elettroniche devono:

  • contenere tutte le informazioni minime previste dal citato art. 21 del DPR 633/1972;
  • offrire garanzie di autenticità ed integrità. In pratica, una volta emesse le fatture elettroniche non devono poter essere alterate in alcun modo, né dall’intervento diretto di un operatore umano né da codici eseguibili. È lo stesso articolo di legge ad indicare quali procedure utilizzare per raggiungere tale risultato, la migliore delle quali è probabilmente l’apposizione di una firma digitale o una firma elettronica qualificata sul documento;
  • essere trasmesse a destinatari che abbiano espresso un esplicito consenso a riceverle;

L’ultimo punto in particolare, si rende necessario poiché la fattura elettronica, come previsto dall’art. 39 del testo unico IVA devono essere conservate elettronicamente, e quindi solo i soggetti dotati di un sistema di conservazione sostitutiva hanno la possibilità di gestirle.

FATTURA ELETTRONICA E PA

Quella che per i privati è una possibilità, per le pubbliche amministrazioni diventerà progressivamente un obbligo a partire dal 6 giugno 2014. Da questa data infatti entrerà in vigore il DM 3 aprile 2013, in attuazione della Legge 244/2007, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di accettare – e di conseguenza di pagare – solo fatture in formato elettronico.

Questo cambiamento, voluto prima di tutto dalla Comunità Europea, ha anche lo scopo di

“ poter disporre in maniera automatica sui sistemi delle pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle fatture consente la più puntuale e tempestiva registrazione dei costi relativi e facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di verifica delle disponibilità finanziarie”

e, potendo essere collegata in automatico agli ordini e/o ai contratti relativi, consente

“ verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura”.

Perché l’elaborazione automatica sia possibile, occorre però che la fattura elettronica indirizzata alla Pubblica Amministrazione abbia un formato standardizzato ed elaborabile. Ecco che allora il Decreto Ministeriale prescrive, a differenza di quanto accade nel mondo privato, il formato XML, secondo un unico tracciato standard. Inoltre, i contenuti minimi previsti sono molto più numerosi di quelli prescritti per la fattura “tradizionale”, dovendo d’ora in poi ogni fattura essere abbinata in automatico all’appalto o al contratto cui si riferisce.

Come per i privati, anche le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di conservare digitalmente le fatture elettroniche che ricevono od emettono. Ciò significa che sia tutte le pubbliche amministrazioni, sia  i loro fornitori, dovranno dotarsi di un sistema di conservazione sostitutiva.

LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA – IL SISTEMA SdI

Non credo che, ha chi seguito il dibattito politico degli ultimi mesi attorno l’annoso problema del pagamento dei debiti pregressi della PA, possa essere sfuggito un fatto a mio parere sconcertante: nessuno sa di preciso a quanto ammontino. Questa imbarazzante lacuna informativa verrà in buona parte superata con l’entrata a pieno regime della fatturazione elettronica.

Ogni fattura, per essere considerata correttamente emessa, dovrà essere inviata all’ufficio o all’ente interessato non direttamente, ma attraverso un Sistema di Interscambio, o SdI. Questo sistema, realizzato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite la Sogei, riceverà le fatture attraverso i vari canali di trasmissione messi a disposizione degli utenti per l’invio (caselle PEC, Porte di dominio, interfacce web o porte FTP), eseguirà dei controlli automatici che dovranno accertare sia la corretta “compilazione” formale della fattura, sia la sua correlazione ad un preciso contratto o appalto, per poi inoltrarla al competente ufficio. Se le verifiche daranno esito positivo, verrà rilasciata una ricevuta all’emittente che attesta il buon esito dell’invio.

Va da sé che il sistema SdI, elaborando e validando tutte le fatture diretta alle 21.000 Pubbliche Amministrazioni italiane, diventerà un importantissimo strumento a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato per il controllo della finanza pubblica.

TERMINI E SCADENZE

Come si è cercato di far capire, il cambiamento che si prospetta è enorme. Tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (ed europee, visto che la normativa italiana si basa sul recepimento di norme europee) ed i loro fornitori dovranno dotarsi di sistemi per l’emissione e la gestione delle fatture elettroniche, compreso dunque anche un sistema di conservazione sostitutiva a norma.

Per agevolare questo cambiamento, l’Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione istruzioni dettagliate, specifiche tecniche e strumenti software per la compilazione e la verifica delle fatture sul portale www.fatturapa.gov.it.

Inoltre, per concedere più tempo alle PA di moniri dimensioni di organizzarsi, l’obbligo della fattura elettronica entrerà in vigore in due scaglioni:

  • Dal 6 giugno 2014, per
    • Ministeri
    • Agenzie Fiscali
    • Enti nazionali previdenziali
  • Dal 31 marzo 2015, per tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici locali.

Da notare come, essendo considerati a fini statistici come unità locali del Ministero dell’Istruzione, anche per tutti gli istituti scolastici scatterà l’obbligo in questione a partire dal prossimo 6 giugno.

Una volta entrato in vigore l’obbligo, e trascorso il periodo transitorio di 3 mesi per le fatture cartacee emesse prima della scadenza ma non ancora consegnate, le PA non potranno più né accettare né pagare alcuna fattura che non sia elettronica.

Conservazione sostitutiva in cloud, gli aspetti giuridici da valutare


Questo interessante articolo sviscera molto bene (anche se in termini un po’ troppo formali) le più importanti problematiche legate alla conservazione sostitutiva in outsourcing.

La strategia di SineKarta, basata ESCLUSIVAMENTE su strumenti open source, mette in risalto la questione del “vendor lock-in“.

Un’azienda che realizza una software selection per l’adozione di un qualsiasi prodotto dovrebbe aver chiaro questo punto. Legarsi mani e piedi ad un fornitore specifico NON è una scelta intelligente, soprattutto nel lungo periodo.

L’eliminazione di questo vincolo è infatti alla base di TUTTI i progetti open source esistenti.

Scegliere una soluzione cloud necessita, oltre che di un’attenta valutazione degli aspetti giuridici, anche di una lungimirante strategia IT.

Rilasciata la versione 2.0 GA di SineKarta


Ci è voluto quasi un anno di lavoro ma alla fine la versione 2.0 di SineKarta ha raggiunto la stabilità e la maturità necessarie per guadagnarsi l’etichetta GA (General Availability).

Abbiamo parlato abbondantemente delle nuove funzionalità quindi non ripeterò concetti già espressi; è però utile ricordare le due principali nuove caratteristiche :

  • Pieno supporto per Alfresco Share – tutte le funzionalità di SineKarta sono ora utilizzabili anche tramite quest’interfaccia
  • Completa integrabilità per software di terze parti – è stata creata un’API utilizzabile da qualunque applicazione in qualsiasi tecnologia

L’occasione è perfetta per ricordare l’iter seguito da ciascuna versione prima di diventare GA :

  • beta – la prima uscita di una versione è solo una preview delle principali caratteristiche della nuova versione
  • rc1/rc2/rc3 – rc sta per “Candidate Release” : le 3 uscite rc introducono nuove funzionalità e correggono bug
  • GA – General Availability : è la versione UFFICIALE testata e pronta per l’utilizzo degli utenti. Questa versione ha superato molti test di qualità effettuati dal nostro reparto Q&A

In che direzione ci muoviamo ora? Quali saranno le prossime novità?

Inutile dirlo, la nuova normativa uscirà presto dallo status di bozza, stiamo già studiando lo standard OAIS e le bozze di regolamentazioni. Prima di fare piani, però, aspettiamo l’approvazione delle nuove regole.

Un’altro degli obiettivi che intendiamo colpire con la prossima versione riguarda la separazione delle funzionalità di Firma Digitale (Digital Signature) dalle funzionalità di Conservazione Sostitutiva. Quest’ultima è una realtà (per ora) esclusivamente Italiana mentre la Firma Digitale è diffusa ovunque.

Proprio sulla Firma Digitale l’intenzione è duplice :

  • estendere la platea anche agli utenti NON Italiani pubblicando contenuti in Inglese sul sito e sulle varie risorse social (compreso questo blog)
  • estendere le funzionalità supportando diversi formati (xml e p7m oltre all’attuale PDF) ed aumentare i provider supportati (hsm, repository locali, etc.. oltre all’attuale smartcard)

ARGH!!! Le ricerche in Alfresco hanno smesso di funzionare!!


Molti di voi si saranno accorti del problema legato alla versione 4.0.d Community.
Per quelli di voi che hanno urgenza di risolvere la situazione, eccovi il link al wiki di sinekarta che descrive la soluzione.
Se siete arrivati fin qui significa che volete approfondire il problema, eccovi quindi alcune (poche) indicazioni riguardo la natura dell’intoppo.
Come di certo saprete Alfresco 4.0 introduce SOLR, uno strumento molto potente, “esterno” ad Alfresco tramite il quale sono eseguite le ricerche.
Alfresco utilizza dei servizi HTTPS esposti da SOLR per eseguire le query.
Il certificato necessario per la comunicazione HTTPS inserito in Alfresco (fino alla versione 4.0.d) purtroppo scadeva il 17 Agosto, per questo dopo tale data le ricerche hanno smesso completamente di funzionare.
Il BUG non è software, basta rigenerare il certificato e tutto ricomincerà a funzionare senza problemi.

Cosa fare dei documenti cartacei portati in conservazione sostitutiva?


Al termine del processo di conservazione sostitutiva è possibile distruggere la carta.
Ma quali sono i modi per farlo?
C’è chi parla di semplice cestino, chi di riciclaggio e chi addirittura di fuoco.
Domani però sarà possibile riusare immediatamente la carta, non necessariamente distruggerla.
Ecco come :

Con un documento del genere però non mi fiderei più di tanto a mettere la firma a penna. Meglio la firma digitale!