Sinekarta 4.0 – Verso la notarizzazione


Ciao a tutti,

è un po che non ci sentiamo e sicuramente in questi ultimi anni il panorama della conservazione sostituiva è cambiato e mutato grazie ai continui cambiamenti normativi.

Recentemente però abbiamo avuto una importante novità: grazie alla distributed ledger technology (DLT) sarà possibile realizzare la notarizzazione documentale!  Proprio la commissione europea, attraverso questo documento

reports_eu_observatory_blockchain_in_government_services_v1_2018-12-07.pdf

da il via alla introduzione delle blockchain (DLT) nella gestione documentale e quindi al concetto di verifica dell’immutabilità del documento digitale.

A questo proposito vi segnalo il progetto Sinekarta 4.0 (www.sinekarta.com) che implementa in Alfresco questa nuova funzionalità di Notarizzazione.

Per ulteriori dettagli sulla notarizzazione  vi consiglio la lettura di questo articolo

La Notarizzazione e la strada verso la normativa in Italia.

redatto da un collaboratore di Jenia Software.

Buona lettura!

Andrea.

https://passionforcoding.jenia.it/

Indicizzazione automatica dei documenti


Uno dei problemi più impegnativi riguardanti l’adozione di un sistema di gestione documentale, riguarda la creazione degli indici di ricerca.

Alfresco è uno strumento potentissimo da questo punto di vista, una volta indicizzati i documenti non ci sono limiti a quello che si può realizzare. Il problema è, appunto, la determinazione dei metadati di ciascun documento.

Per agganciare a ciascun documento i corretti metadati è tipicamente necessario andare ad interrogare il sistema che ha generato il documento; se tale sistema è aziendale allora il problema non è banale ma è risolvibile, se invece il generante è esterno all’azienda allora il compito è quasi impossibile.

Per risolvere in modo facile (dal punto di vista Alfresco) questo problema è possibile utilizzare strumenti come METAQRCODE (http://www.metaqrcode.com). L’idea alla base dello strumento è molto semplice : chi produce il documento conosce i metadati, quindi può impacchettarli in un documento XML che “inserisce” in un QRCODE. IlQRCODE viene aggiunto al documento.

In questo modo chi legge il documento, e legge il QRCODE, ha la possibilità di ottenere i metadati XML e generare automaticamente i metadati di indicizzazione di Alfresco.

 

il futuro di sinekarta


Prendendo spunto da diverse richieste che arrivano via mail, tiro le fila dello stato del progetto.

L’anno scorso è entrata in vigore la nuova normativa riguardante la conservazione sostitutiva (http://www.anorc.it/notizia/547_Pubblicate_in_G.U._le_Regole_tecniche__arriva_il_nuovo_%EF%BF%BDsistema_di_conserva.html).
La nuova normativa ha stravolto completamente le logiche che un sistema di conservazione deve implementare, vanificando di fatto tutto il lavoro fatto con sinekarta.
Questa prevede che un sistema di conservazione basi le proprie logiche sullo standard OAIS (Open Archival Information System – http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Archival_Information_System), la vecchia normativa invece era decisamente lasca sugli aspetti software. Le specifiche OAIS sono un mondo MOLTO diverso da Alfresco, il progetto sinekarta è quindi totalmente incompatibile con la nuova normativa.
Oltre agli aspetti tecnici, la nuova normativa introduce maggiori vincoli riguardo gli aspetti burocratici del processo, alzando di fatto l’asticella che rende sensata l’implementazione della conservazione sostitutiva in house.
La stima che abbiamo fatto internamente è che se la vecchia normativa rendeva sensata l’adozione di un sistema di conservazione in house al raggiungimento dei 30.000 documenti da conservare l’anno, con la nuova normativa questo limite si è alzato a 100.000 documenti.
Quindi un’azienda che intende adottare un sistema di conservazione in house rientrerà del proprio investimento solo se supera la soglia dei 100.000 documenti l’anno.
Se a questo aggiungiamo la proliferazione di servizi in outsourcing a basso costo (es. http://www.fatturafacile.com/), diventa evidente che il futuro della conservazione sostitutiva è nel cloud.

Questa premessa per spiegare un po’ l’attuale scenario in cui ci muoviamo, ora parliamo invece un po’ della storia del progetto sinekarta.

Quando sinekarta è partito (nel 2010) il mercato era già saturo di soluzioni di conservazione (la vecchia normativa risale infatti al 2004), il progetto non ha quindi MAI riscontrato un particolare successo. In altre parole è stato un bel progetto da realizzare, ci ha dato tante soddisfazioni in termini di visibilità e di competenze su Alfresco, ma i ritorni economici non si sono avvicinati neanche lontanamente allo sforzo sostenuto per la realizzazione.
Con l’uscita della nuova normativa ci siamo quindi chiesti se valesse la pena continuare ad investire sulla conservazione sostitutiva e la risposta, purtroppo, è stata NO. Visto quanto detto fino ad ora, non ci sono le premesse per continuare ad investire in tale direzione.

Il futuro del progetto sinekarta.

Non tutte le speranze sono però perdute. Sinekarta NON è morto, si sta trasformando. Abbiamo rilasciato una nuova versione di sinekarta (https://github.com/Sinekarta/sinekarta) che implementa (su Alfresco) tutti i tipi di firma digitale e firma elettronica (CADES, PADES, XADES) su qualsiasi tipo di documento. Questa nuova versione è distribuita come amp ed è meglio compatibile con Alfresco (attualmente 4.2.f).
Abbiamo inoltre rilasciato un altro plugin di Alfresco (sempre amp su 4.2.f) che permette la conversione di qualsiasi documento in pdf/a (https://github.com/Sinekarta/sinekarta-pdfa).
Stiamo lavorando, in collaborazione con un outsourcer della conservazione (http://www.indicom.biz/), ad un protocollo aperto per l’accesso ad un sistema di conservazione generico. Su questo protocollo (che ci piacerebbe diventasse uno “standard di fatto”) stiamo implementando un plugin di Alfresco.
Questa strategia, per l’azienda che vuole adottare la conservazione sostitutiva, ha almeno due punti interessanti :

  • l’azienda utilizza Alfresco come front-end per il sistema di conservazione. Vede i propri documenti sulla propria rete ed Alfresco si preoccupa, in autonomia ed in automatico, di riversare sul sistema di conservazione solo alcuni documenti.
  • se/quando diversi outsourcer implementeranno questo protocollo, il cliente potrà cambiare outsourcer con pochissimo sforzo

Infine è opportuno parlare dell’integrazione con le MFP Toshiba.

La partnership con Toshiba prosegue ed il progetto che abbiamo implementato (SinekartaMFP) è in uso in diverse aziende. Rispetto a quanto si vede nel video pubblicato sul sito di sinekarta sono state aggiunte molte funzionalità evolute (lettura barcode/qrcode, ocr, zoned ocr, digitazione manuale dei metadati, etc…) ed è diventato uno strumento decisamente UTILE per quelle aziende che intendono dematerializzare senza per forza andare in conservazione sostitutiva.

Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole


Dopo dieci anni, decade il più vecchio dei decreti sulla conservazione dei documenti elettronici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 17 giugno 2014, è stato abrogato il precedente decreto del 23 gennaio 2004. Ci sono quindi nuove regole da rispettare per la conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali; nuove regole che – fortunatamente – semplificano e razionalizzano gli adempimenti.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE

La novità principale riguarda le tempistiche con cui le fatture, attive e passive, devono essere inviate al sistema di conservazione. Con le precedenti norme, il termine era molto rigido: entro 15 giorni dall’emissione o ricezione del documento. Forse per una generale sfiducia verso tutto ciò che è digitale, il legislatore imponeva, per avere garanzia sulla staticità ed immodificabilità dei documenti privi di supporto cartaceo (ma siamo sicuri che chi stampa le fatture su carta, anche a distanza di settimane o mesi, non le possa modificare?), delle scadenze di conservazione così frequenti e stringenti che di fatto rappresentavano un serio ostacolo alla diffusione della conservazione sostitutiva. Con il nuovo decreto, ragionevolmente, le scadenze da osservare tra chi adotta la conservazione sostitutiva e chi continua ad affidarsi alla carta sono uniformate. Quindi, visto che l’art. 7 del DL 357/1994 impone di “cristallizzare” le proprie scritture contabili, mediate la stampa dei registri obbligatori,  entro il terzo mese successivo alla scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi, lo stesso termine vale ora anche per l’invio in conservazione sostitutiva dei documenti fiscali, comprese le fatture.

MARCA TEMPORALE

Nelle  norme tecniche di conservazione previste dal CAD all’art. 71 non menzionano le marche temporali, quanto piuttosto dei “riferimenti temporali” da apporre sui pacchetti di archiviazione. Il nuovo DM si adegua, aggiungendo però la precisazione che tali “riferimenti temporali” devono essere “opponibili ai terzi“. Di fatto, quindi, l’apposizione della marca temporale sui lotti di documenti informatici rimane d’obbligo.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo dovrà d’ora in poi essere assolta in unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, esclusivamente in modalità telematica. Non è quindi più necessario il versamento degli acconti entro il 31 gennaio. Anche se l’imposta è dovuta direttamente in fattura, come nel caso ad esempio di fatture per prestazioni mediche esenti da IVA, è sufficiente il pagamento a consuntivo, purché si indichi in fattura che l’imposta sarà assolta secondo le indicazioni del nuovo decreto.

COMUNICAZIONI

È stata abolita la comunicazione dell’impronta degli archivi, nata per dare garanzia di staticità ai documenti conservati quando le marche temporali avevano una validità di soli 5 anni (insufficiente quindi a garantire la staticità dei documenti per tutti i 10 anni di conservazione obbligatoria delle scritture contabili), ma di fatto già inutile da quando la validità delle marche temporali è stata estesa a 20 anni. Come conseguenza inoltre del venir meno dei versamenti dell’imposta di bollo in acconto, non è poi più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate sull’importo dell’imposta di bollo versata e la sua ripartizione tra acconto e saldo. È stata invece introdotta l’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’adozione del regime di conservazione sostitutiva dei documenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la previgente normativa, alcune categorie di documenti erano espressamente escluse. Nel nuovo decreto questa esclusione scompare: la conservazione sostitutiva ora può essere adottata senza dubbio anche per i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Peraltro l’esclusione della conservazione sostitutiva dei documenti doganali, nella pratica, era già venuta meno con l’informatizzazione delle procedure relative alle dichiarazioni di importazione o di esportazione. Ora tale esclusione viene cancellata anche a livello normativo.

CONFERME

Un decreto che introduce molte semplificazioni, quindi, ma che lascia al contempo invariati alcuni aspetti importanti. Due i principali:

  • I documenti devono poter essere ricercati ed estratti secondo chiavi di ricerca multiple. È dunque importante avere una corretta gestione dei metatag associati a ciascun documento, meglio se collegati direttamente al sistema contabile, in modo da garantire questa ricercabilità.
  • Per gli originali analogici unici, come ad esempio le schede carburante, qualora si decidesse di trasformarli in documenti digitali ed inviarli al sistema di conservazione sostitutiva, continua a richiedere l’autentica del pubblico ufficiale.

Fattura elettronica alla PA: tutto (quasi) pronto


Manca poco ormai all’entrata in vigore del DM 3 aprile 2013, che renderà obbligatorio l’invio di fatture elettroniche verso – alcune – pubbliche amministrazioni. In un crescendo di interesse, e preoccupazioni, cerchiamo di fare il punto dell’attuale normativa

FATTURA ELETTRONICA

Prima di tutto, quli documenti possono essere definiti fattura elettronica?

Nei rapporti tra privati (intendendo con il termine privati tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione) la normativa di riferimento resta il testo unico IVA (DPR 633/1972), il quale all’art. 21, recita:

“Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
…omissis…
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.”

In sostanza, i privati possono scambiarsi tra loro documenti informatici in qualunque modo e con qualunque formato (.pdf, .jpg, .xml, .txt, ecc.) essi desiderino, ma perché questi siano considerate fatture elettroniche devono:

  • contenere tutte le informazioni minime previste dal citato art. 21 del DPR 633/1972;
  • offrire garanzie di autenticità ed integrità. In pratica, una volta emesse le fatture elettroniche non devono poter essere alterate in alcun modo, né dall’intervento diretto di un operatore umano né da codici eseguibili. È lo stesso articolo di legge ad indicare quali procedure utilizzare per raggiungere tale risultato, la migliore delle quali è probabilmente l’apposizione di una firma digitale o una firma elettronica qualificata sul documento;
  • essere trasmesse a destinatari che abbiano espresso un esplicito consenso a riceverle;

L’ultimo punto in particolare, si rende necessario poiché la fattura elettronica, come previsto dall’art. 39 del testo unico IVA devono essere conservate elettronicamente, e quindi solo i soggetti dotati di un sistema di conservazione sostitutiva hanno la possibilità di gestirle.

FATTURA ELETTRONICA E PA

Quella che per i privati è una possibilità, per le pubbliche amministrazioni diventerà progressivamente un obbligo a partire dal 6 giugno 2014. Da questa data infatti entrerà in vigore il DM 3 aprile 2013, in attuazione della Legge 244/2007, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di accettare – e di conseguenza di pagare – solo fatture in formato elettronico.

Questo cambiamento, voluto prima di tutto dalla Comunità Europea, ha anche lo scopo di

“ poter disporre in maniera automatica sui sistemi delle pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle fatture consente la più puntuale e tempestiva registrazione dei costi relativi e facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di verifica delle disponibilità finanziarie”

e, potendo essere collegata in automatico agli ordini e/o ai contratti relativi, consente

“ verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura”.

Perché l’elaborazione automatica sia possibile, occorre però che la fattura elettronica indirizzata alla Pubblica Amministrazione abbia un formato standardizzato ed elaborabile. Ecco che allora il Decreto Ministeriale prescrive, a differenza di quanto accade nel mondo privato, il formato XML, secondo un unico tracciato standard. Inoltre, i contenuti minimi previsti sono molto più numerosi di quelli prescritti per la fattura “tradizionale”, dovendo d’ora in poi ogni fattura essere abbinata in automatico all’appalto o al contratto cui si riferisce.

Come per i privati, anche le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di conservare digitalmente le fatture elettroniche che ricevono od emettono. Ciò significa che sia tutte le pubbliche amministrazioni, sia  i loro fornitori, dovranno dotarsi di un sistema di conservazione sostitutiva.

LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA – IL SISTEMA SdI

Non credo che, ha chi seguito il dibattito politico degli ultimi mesi attorno l’annoso problema del pagamento dei debiti pregressi della PA, possa essere sfuggito un fatto a mio parere sconcertante: nessuno sa di preciso a quanto ammontino. Questa imbarazzante lacuna informativa verrà in buona parte superata con l’entrata a pieno regime della fatturazione elettronica.

Ogni fattura, per essere considerata correttamente emessa, dovrà essere inviata all’ufficio o all’ente interessato non direttamente, ma attraverso un Sistema di Interscambio, o SdI. Questo sistema, realizzato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite la Sogei, riceverà le fatture attraverso i vari canali di trasmissione messi a disposizione degli utenti per l’invio (caselle PEC, Porte di dominio, interfacce web o porte FTP), eseguirà dei controlli automatici che dovranno accertare sia la corretta “compilazione” formale della fattura, sia la sua correlazione ad un preciso contratto o appalto, per poi inoltrarla al competente ufficio. Se le verifiche daranno esito positivo, verrà rilasciata una ricevuta all’emittente che attesta il buon esito dell’invio.

Va da sé che il sistema SdI, elaborando e validando tutte le fatture diretta alle 21.000 Pubbliche Amministrazioni italiane, diventerà un importantissimo strumento a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato per il controllo della finanza pubblica.

TERMINI E SCADENZE

Come si è cercato di far capire, il cambiamento che si prospetta è enorme. Tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (ed europee, visto che la normativa italiana si basa sul recepimento di norme europee) ed i loro fornitori dovranno dotarsi di sistemi per l’emissione e la gestione delle fatture elettroniche, compreso dunque anche un sistema di conservazione sostitutiva a norma.

Per agevolare questo cambiamento, l’Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione istruzioni dettagliate, specifiche tecniche e strumenti software per la compilazione e la verifica delle fatture sul portale www.fatturapa.gov.it.

Inoltre, per concedere più tempo alle PA di moniri dimensioni di organizzarsi, l’obbligo della fattura elettronica entrerà in vigore in due scaglioni:

  • Dal 6 giugno 2014, per
    • Ministeri
    • Agenzie Fiscali
    • Enti nazionali previdenziali
  • Dal 31 marzo 2015, per tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici locali.

Da notare come, essendo considerati a fini statistici come unità locali del Ministero dell’Istruzione, anche per tutti gli istituti scolastici scatterà l’obbligo in questione a partire dal prossimo 6 giugno.

Una volta entrato in vigore l’obbligo, e trascorso il periodo transitorio di 3 mesi per le fatture cartacee emesse prima della scadenza ma non ancora consegnate, le PA non potranno più né accettare né pagare alcuna fattura che non sia elettronica.