Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole


Dopo dieci anni, decade il più vecchio dei decreti sulla conservazione dei documenti elettronici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 17 giugno 2014, è stato abrogato il precedente decreto del 23 gennaio 2004. Ci sono quindi nuove regole da rispettare per la conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali; nuove regole che – fortunatamente – semplificano e razionalizzano gli adempimenti.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE

La novità principale riguarda le tempistiche con cui le fatture, attive e passive, devono essere inviate al sistema di conservazione. Con le precedenti norme, il termine era molto rigido: entro 15 giorni dall’emissione o ricezione del documento. Forse per una generale sfiducia verso tutto ciò che è digitale, il legislatore imponeva, per avere garanzia sulla staticità ed immodificabilità dei documenti privi di supporto cartaceo (ma siamo sicuri che chi stampa le fatture su carta, anche a distanza di settimane o mesi, non le possa modificare?), delle scadenze di conservazione così frequenti e stringenti che di fatto rappresentavano un serio ostacolo alla diffusione della conservazione sostitutiva. Con il nuovo decreto, ragionevolmente, le scadenze da osservare tra chi adotta la conservazione sostitutiva e chi continua ad affidarsi alla carta sono uniformate. Quindi, visto che l’art. 7 del DL 357/1994 impone di “cristallizzare” le proprie scritture contabili, mediate la stampa dei registri obbligatori,  entro il terzo mese successivo alla scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi, lo stesso termine vale ora anche per l’invio in conservazione sostitutiva dei documenti fiscali, comprese le fatture.

MARCA TEMPORALE

Nelle  norme tecniche di conservazione previste dal CAD all’art. 71 non menzionano le marche temporali, quanto piuttosto dei “riferimenti temporali” da apporre sui pacchetti di archiviazione. Il nuovo DM si adegua, aggiungendo però la precisazione che tali “riferimenti temporali” devono essere “opponibili ai terzi“. Di fatto, quindi, l’apposizione della marca temporale sui lotti di documenti informatici rimane d’obbligo.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo dovrà d’ora in poi essere assolta in unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, esclusivamente in modalità telematica. Non è quindi più necessario il versamento degli acconti entro il 31 gennaio. Anche se l’imposta è dovuta direttamente in fattura, come nel caso ad esempio di fatture per prestazioni mediche esenti da IVA, è sufficiente il pagamento a consuntivo, purché si indichi in fattura che l’imposta sarà assolta secondo le indicazioni del nuovo decreto.

COMUNICAZIONI

È stata abolita la comunicazione dell’impronta degli archivi, nata per dare garanzia di staticità ai documenti conservati quando le marche temporali avevano una validità di soli 5 anni (insufficiente quindi a garantire la staticità dei documenti per tutti i 10 anni di conservazione obbligatoria delle scritture contabili), ma di fatto già inutile da quando la validità delle marche temporali è stata estesa a 20 anni. Come conseguenza inoltre del venir meno dei versamenti dell’imposta di bollo in acconto, non è poi più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate sull’importo dell’imposta di bollo versata e la sua ripartizione tra acconto e saldo. È stata invece introdotta l’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’adozione del regime di conservazione sostitutiva dei documenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la previgente normativa, alcune categorie di documenti erano espressamente escluse. Nel nuovo decreto questa esclusione scompare: la conservazione sostitutiva ora può essere adottata senza dubbio anche per i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Peraltro l’esclusione della conservazione sostitutiva dei documenti doganali, nella pratica, era già venuta meno con l’informatizzazione delle procedure relative alle dichiarazioni di importazione o di esportazione. Ora tale esclusione viene cancellata anche a livello normativo.

CONFERME

Un decreto che introduce molte semplificazioni, quindi, ma che lascia al contempo invariati alcuni aspetti importanti. Due i principali:

  • I documenti devono poter essere ricercati ed estratti secondo chiavi di ricerca multiple. È dunque importante avere una corretta gestione dei metatag associati a ciascun documento, meglio se collegati direttamente al sistema contabile, in modo da garantire questa ricercabilità.
  • Per gli originali analogici unici, come ad esempio le schede carburante, qualora si decidesse di trasformarli in documenti digitali ed inviarli al sistema di conservazione sostitutiva, continua a richiedere l’autentica del pubblico ufficiale.

Le nuove regole tecniche sulla conservazione sostitutiva: cosa cambia


Lo scorso 3 Dicembre, a chiusura di un anno molto prolifico dal punto di vista legislativo (si vedano ad esempio il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 marzo 2013 sul tema degli originali unici od il DM 55 del 3 aprile 2013 sulla fatturazione elettronica), il Consiglio dei Ministri ha emanato le nuove regole tecniche per la conservazione sostitutiva.

Si tratta delle modalità e delle procedure tecniche ed operative attraverso cui realizzare la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, previste dal Codice per l’Amministrazione Digitale all’art. 71, che andranno a sostituire le attuali regole fissate dalla delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004.

Molte le novità. Vediamo le principali.

Il sistema di conservazione

Nel nuovo decreto all’art. 3 si fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un insieme coordinato di procedure e attività  che assicurino la presa in carico dei documenti, lo svolgimento a norma di legge del processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo agli oggetti conservati. Si tratta di una modifica terminologica importante.

Con le attuali regole, infatti, viene posta l’enfasi maggiore sul risultato finale, cioè la creazione di documenti informatici con determinate caratteristiche, mentre il processo di conservazione, inteso come l’insieme coordinato delle attività che ha come scopo la produzione dei documenti informatici, è liberamente determinabile.

Con l’introduzione invece del “sistema di conservazione” punto focale diventa il processo, che deve assicurare, dalla presa in carico fino alla cancellazione finale, la conservazione dei documenti autentici, integri, affidabili, leggibili e reperibili. Il nuovo decreto descrive quindi all’art. 9 le linee guida del processo da adottare, che  ha come punti fondamentali:

  • Una distinzione logica e funzionale, sulla base di un modello organizzativo descritto nel manuale della conservazione, tra il sistema di gestione dei documenti digitali e il sistema di conservazione sostitutiva. È una previsione normativa particolarmente significativa per le pubbliche amministrazioni, che dovranno valutare se creare al proprio interno strutture idonee oppure affidare il servizio a conservatori certificati;
  • Il trasferimento dei documenti al sistema di conservazione sostitutiva, con la produzione di una conseguente ricevuta di versamento o “pacchetto di versamento“. Questo documento informatico è una novità assoluta rispetto alle attuali norme, ed attesta il passaggio di un documento informatico dal sistema della gestione documentale (ove previsto) a quello della conservazione sostitutiva. Si arriva quindi in questo modo, soprattutto nelle PA, a definire in modo puntuale dove termina l’attività del Responsabile della Gestione Documentale e dove inizia quella del Responsabile della Conservazione Sostitutiva. Parimenti, se il pacchetto di versamento non dovesse essere conforme alle specifiche previste dal sistema di conservazione, si deve produrre una ricevuta di scarto;
  • Una struttura minima per i metadati, che contiene diverse categorie di informazioni (soggetto produttore, data chiusura, destinatari e/o partecipanti nel caso del fascicolo informatico , identificativo univoco). È però prevista l’obbligatorietà per il solo identificativo univoco;
  • La creazione di un lotto di documenti, formato da uno o più pacchetti di versamento (secondo le indicazioni dettate dal manuale della conservazione) e riepilogato in un file chiamato “pacchetto di archiviazione“. Il pacchetto di archiviazione a sua volta presenta una struttura chiaramente definita che va a sostituire l’odierna “evidenza informatica” contenete le impronte dei documenti sottoposti a conservazione su cui il responsabile deve apporre la propria firma digitale;
  • L’estrazione dei documenti dal sistema di conservazione attraverso “pacchetti di distribuzione” corrispondenti ai pacchetti di archiviazione;
  • La gestione delle copie di backup, e più in generale della sicurezza del sistema attraverso l’adozione di un piano della sicurezza  del sistema, così come previsto dall’art. 12 del decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli da 31 a 36 del D.L. 196/2003 (Codice Privacy) in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, nelle nuove regole tecniche vengono individuati almeno tre soggetti diversi che interagiscono con il sistema di conservazione sostitutiva:

  • il produttore, che è il soggetto delegato alla creazione dei pacchetti di versamento e che quindi è il responsabile del trasferimento dei documenti al sistema di conservazione sostitutiva;
  • il responsabile della conservazione, che cura e gestisce l’intero processo di conservazione sostitutiva come descritto in  precedenza, coì come previsto peraltro anche dall’art. 7 del Decreto;
  • l’utente, che è il soggetto autorizzato ad  interagire con i servizi del sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse.

Le marche temporali

Nel testo del Decreto non viene mai richiamata la necessità di apporre marche temporali sui documenti conservati. Si parla invece di apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di versamento.

L’apposizione della marca temporale non è quindi più prevista nel processo di conservazione sostitutiva, ma rimane comunque obbligatoria per i documenti di natura fiscale[1] e, almeno nell’ambito privatistico o caso di contenziosi, rende la data di apposizione della marca stessa opponibile ai terzi.

Originali Unici

Come per le marche temporali, anche gli originali analogici unici non trovano spazio nelle nuove regole tecniche. Il processo di conservazione quindi, anche per gli originali analogici unici, ricade ora interamente sotto la responsabilità del responsabile della conservazione.

Questa innovazione è coerente, per quanto riguarda la PA, con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 21 marzo 2013, che individua per quali categorie di documenti è possibile procedere alla conservazione sostitutiva solo con l’autentica di un pubblico ufficiale, ovvero quelli di particolare interesse per i quali sia è possibile procedere alla digitalizzazione. Mal si coordina però, anche in questo caso, con il disposto del DMEF del 23 gennaio 2004, che per la digitalizzazione degli originali analogici unici rilevanti ai fini tributari prevede l’intervento del pubblico ufficiale.

Manuale della conservazione

Infine, le nuove regole tecniche prevedono l’obbligatorietà del manuale della conservazione, un documento informatico che descrive dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti, i ruoli, le procedure adottate e l’architettura del sistema, anche per quanto concerne la sicurezza.

Il manuale deve essere redatto e periodicamente aggiornato dal responsabile della conservazione e messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche. Si tratta dunque di un documento complesso e di assoluta rilevanza, che da’ le linee guida di comportamento a tutti coloro che interagiscono con il sistema di conservazione, descrivendone dettagliatamente la struttura ed il funzionamento.

Le nuove regole tecniche sono in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica, e quindi non sono ancora entrate in vigore. Dopo la loro pubblicazione, tutti coloro che hanno già adottato la conservazione sostitutiva avranno 36 mesi di tempo per adeguare i loro sistemi, che nella maggior parte dei casi significherà adottare il manuale della conservazione, prevedere i pacchetti di versamento ed adeguare le strutture dei metadati e del pacchetto di arc


[1] si veda in proposito il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004

Conservazione sostitutiva in cloud, gli aspetti giuridici da valutare


Questo interessante articolo sviscera molto bene (anche se in termini un po’ troppo formali) le più importanti problematiche legate alla conservazione sostitutiva in outsourcing.

La strategia di SineKarta, basata ESCLUSIVAMENTE su strumenti open source, mette in risalto la questione del “vendor lock-in“.

Un’azienda che realizza una software selection per l’adozione di un qualsiasi prodotto dovrebbe aver chiaro questo punto. Legarsi mani e piedi ad un fornitore specifico NON è una scelta intelligente, soprattutto nel lungo periodo.

L’eliminazione di questo vincolo è infatti alla base di TUTTI i progetti open source esistenti.

Scegliere una soluzione cloud necessita, oltre che di un’attenta valutazione degli aspetti giuridici, anche di una lungimirante strategia IT.

Offerta dematerializzazione facile 3×2 : stendiamo un velo pietoso…


A tutti coloro che vogliono adottare soluzioni di FEA (firma elettronica avanzata) consiglio di leggere questo INTERESSANTISSIMO articolo dello STUPENDO blog di “firma-facile”

Offerta dematerializzazione facile 3×2

Se siete tra quelli che si sono fatti “abbindolare” da una (per ora) falsa promessa, mi spiace per voi.

La tecnologia è interessante sotto molti punti di vista ma nella pratica mancano ancora alcuni tasselli per completare il puzzle.

Cosa fare dei documenti cartacei portati in conservazione sostitutiva?


Al termine del processo di conservazione sostitutiva è possibile distruggere la carta.
Ma quali sono i modi per farlo?
C’è chi parla di semplice cestino, chi di riciclaggio e chi addirittura di fuoco.
Domani però sarà possibile riusare immediatamente la carta, non necessariamente distruggerla.
Ecco come :

Con un documento del genere però non mi fiderei più di tanto a mettere la firma a penna. Meglio la firma digitale!